PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge reca norme finalizzate al potenziamento della lotta contro la violenza sessuale, nonché misure volte alla specializzazione delle Forze dell'ordine per il perseguimento dei reati inerenti le violenze e gli abusi sessuali, al coordinamento delle funzioni e delle azioni previste dalla legislazione vigente in materia, nonché disposizioni volte al rafforzamento della tutela delle vittime dei reati di violenza sessuale, disciplinati dagli articoli 609-bis e 609-ter del codice penale.

Art. 2.
(Modifica all'articolo 609-bis del codice penale, concernente il reato di violenza sessuale).

      1. Il primo comma dell'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Chiunque costringe taluno a compiere o subire atti sessuali senza il suo consenso è punito con la reclusione da cinque a dieci anni».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 609-ter del codice penale, concernente le circostanze aggravanti il reato di violenza sessuale).

      1. Al primo comma dell'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

          «5-bis) nei confronti di persona in stato di gravidanza».

 

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Art. 4.
(Potenziamento delle unità specializzate di polizia giudiziaria).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e allo scopo di consentire una maggior efficacia delle azioni di contrasto dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale, sono istituiti corsi di formazione e di aggiornamento professionali, in materia di violenze sessuali, di maltrattamenti e di abusi, per le Forze di polizia, con particolare riferimento alla polizia giudiziaria.
      2. Presso ogni questura è istituito uno sportello al fine di dare sostegno e assistenza ai cittadini in relazione ai fenomeni di abusi e di maltrattamenti nonché ai reati inerenti le violenze sessuali. A tale scopo ogni sportello deve prevedere nella propria dotazione organica almeno uno psicologo e un assistente sociale.

Art. 5.
(Istituzione di nuclei specializzati).

      1. Sono istituiti, presso gli ospedali sede di pronto soccorso, nuclei specializzati per le vittime di violenze sessuali, in funzione ventiquattro ore al giorno, con personale fornito di adeguata preparazione in campo medico-legale e psicologico. Tali nuclei specializzati comprendono almeno uno psicologo e un ginecologo.
      2. Ciascun nucleo specializzato di cui al comma 1 accoglie la vittima della violenza sessuale, l'aiuta a superare il trauma e ad affrontare la procedura necessaria per le indagini, comprendente visita ginecologica e accertamenti medici, visita medico-legale nonché raccolta e adeguata conservazione dei reperti, in modo da consentire la denuncia della violenza sessuale entro i termini prescritti, e mette in atto ogni altra attività utile alla stessa vittima.
      3. Presso i commissariati e i posti di polizia di pubblica sicurezza e presso i comandi dell'Arma dei carabinieri è disponibile l'elenco completo dei nuclei specializzati di cui al comma 1.

 

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Art. 6.
(Case-rifugio: definizione, finalità, caratteristiche e formazione integrata degli operatori).

      1. Le case-rifugio, denominate «istituti SOS», per l'accoglienza temporanea delle persone che subiscono violenza, anche ad indirizzo segreto, sono servizi territoriali pubblici e del settore privato sociale che svolgono, oltre ai servizi forniti dai centri antiviolenza, funzioni di prima accoglienza di emergenza e di asilo alle vittime di maltrattamenti e di violenza. Le case-rifugio, a carattere emergenziale, forniscono altresì l'équipe di sostegno per le persone ospitate in esse. Nel caso di ospiti maggiorenni le case-rifugio sono di norma organizzate attraverso l'autogestione delle attività della vita quotidiana e la compartecipazione alle spese per il ricovero e per l'accoglienza quotidiani.
      2. Fatte salve le esigenze di sicurezza e di salvaguardia delle persone che subiscono violenza nei confronti dei loro persecutori e aggressori, le case-rifugio, anche ad indirizzo segreto, sono finalizzate all'accoglienza temporanea e sono gestite in modo tale da sostenere il mantenimento dei legami positivi delle persone ospitate con le reti familiari, amicali e di lavoro. In ogni caso, e in particolare per i minori, devono essere prese le misure idonee a evitare processi di istituzionalizzazione delle persone ospitate nelle case-rifugio. Esse intervengono nell'accompagnamento nel percorso di reintegrazione personale e sociale delle persone che subiscono violenza o maltrattamenti in rapporti interpersonali, familiari e affettivi nella sfera privata e pubblica.
      3. Le case-rifugio, alla pari dei centri antiviolenza, operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità imprescindibili per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici, medici e psicologici.
      4. Indipendentemente dalle metodologie d'intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori addetti alle case-rifugio,

 

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la formazione delle diverse figure professionali promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresì parte della formazione degli operatori delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.

Art. 7.
(Linee-guida nazionali, Comitato nazionale delle case-rifugio e accreditamento delle case-rifugio).

      1. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con i Ministri delle politiche per la famiglia, della solidarietà sociale, della salute e dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Comitato nazionale delle case-rifugio di cui al comma 2, approva, con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee-guida nazionali per il funzionamento delle case-rifugio, anche in relazione alle differenti tipologie dell'utenza. Le linee-guida sono aggiornate periodicamente.
      2. Per le finalità di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito, nell'ambito delle strutture di competenza, il Comitato nazionale delle case-rifugio, di seguito denominato «Comitato», per la valutazione dei servizi e delle attività di contrasto alla violenza sulle donne, sui minori e sulle persone di diverso orientamento sessuale. Il Comitato è costituito da esperti nei diversi aspetti della violenza alle persone, indicati dai Ministri responsabili dell'Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dal

 

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regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografa minorile, istituito ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269. Il Comitato predispone le linee-guida nazionali di cui al comma 1, sulla cui base le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri e le modalità di accreditamento e di funzionamento delle case-rifugio, anche in relazione alle differenti tipologie dell'utenza. Il Comitato valuta periodicamente la qualità e l'efficacia dell'attività delle case-rifugio, dei servizi e delle attività di contrasto delle fenomenologie di violenza, in relazione alle finalità di sensibilizzazione, prevenzione e reintegrazione previste dalla presente legge. Il Comitato redige, altresì, un rapporto periodico sulle politiche nazionali di contrasto della violenza e offre alle regioni e agli enti territoriali consulenza per la valutazione dei servizi territoriali che si occupano delle fenomenologie della violenza. Il Comitato, su richiesta dei Ministeri competenti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, partecipa alla progettazione di programmi formativi nell'ambito della prima accoglienza e del lavoro di rete per il contrasto della violenza e dei maltrattamenti.
      3. La formazione integrata delle figure professionali addette alle case-rifugio, la competenza nel riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere, l'adeguata durata dell'esperienza e dei servizi offerti nella prima accoglienza e nell'intervento precoce nonché la redazione di rapporti periodici sulle attività svolte costituiscono prerequisiti per l'accreditamento delle case-rifugio per l'accoglienza temporanea delle persone che subiscono violenza.

Art. 8.
(Istruzione didattica in materia di lotta contro la violenza).

      1. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per i diritti e le

 

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pari opportunità, delle politiche per la famiglia, della solidarietà sociale, della salute e dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito decreto approva le linee-guida nazionali per l'introduzione nelle scuole primarie e secondarie di appositi programmi nell'ambito del sistema educativo di educazione civica, allo scopo reclutando personale specializzato in materia psicologico-sessuale, per educare in chiave psico-didattica, durante l'impegno scolastico, a un più sano sviluppo della personalità e della relazionabilità con l'altro sesso, indispensabile a un corretto approccio con l'educazione sessuale. Tali programmi sono finalizzati alla responsabilizzazione dei giovani all'approccio sessuale e alla prevenzione di tendenze psicologiche e attitudinali che potrebbero generare atteggiamenti di molestie e di violenza sessuali fino alla commissione di fattispecie criminose.
      2. L'approccio didattico, culturale, professionale e formativo dei programmi di cui al comma 1 è caratterizzato in modo peculiare all'attenzione alle cause precipue dei fenomeni distorsivi della personalità giovanile che possano indurre a molestie o violenze riconducibili alle diseguaglianze di genere, nelle relazioni affettive e sessuali, sin dalla prima socializzazione infantile.

Art. 9.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

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      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.