1. La presente legge reca norme finalizzate al potenziamento della lotta contro la violenza sessuale, nonché misure volte alla specializzazione delle Forze dell'ordine per il perseguimento dei reati inerenti le violenze e gli abusi sessuali, al coordinamento delle funzioni e delle azioni previste dalla legislazione vigente in materia, nonché disposizioni volte al rafforzamento della tutela delle vittime dei reati di violenza sessuale, disciplinati dagli articoli 609-bis e 609-ter del codice penale.
1. Il primo comma dell'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Chiunque costringe taluno a compiere o subire atti sessuali senza il suo consenso è punito con la reclusione da cinque a dieci anni».
1. Al primo comma dell'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«5-bis) nei confronti di persona in stato di gravidanza».
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e allo scopo di consentire una maggior efficacia delle azioni di contrasto dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale, sono istituiti corsi di formazione e di aggiornamento professionali, in materia di violenze sessuali, di maltrattamenti e di abusi, per le Forze di polizia, con particolare riferimento alla polizia giudiziaria.
2. Presso ogni questura è istituito uno sportello al fine di dare sostegno e assistenza ai cittadini in relazione ai fenomeni di abusi e di maltrattamenti nonché ai reati inerenti le violenze sessuali. A tale scopo ogni sportello deve prevedere nella propria dotazione organica almeno uno psicologo e un assistente sociale.
1. Sono istituiti, presso gli ospedali sede di pronto soccorso, nuclei specializzati per le vittime di violenze sessuali, in funzione ventiquattro ore al giorno, con personale fornito di adeguata preparazione in campo medico-legale e psicologico. Tali nuclei specializzati comprendono almeno uno psicologo e un ginecologo.
2. Ciascun nucleo specializzato di cui al comma 1 accoglie la vittima della violenza sessuale, l'aiuta a superare il trauma e ad affrontare la procedura necessaria per le indagini, comprendente visita ginecologica e accertamenti medici, visita medico-legale nonché raccolta e adeguata conservazione dei reperti, in modo da consentire la denuncia della violenza sessuale entro i termini prescritti, e mette in atto ogni altra attività utile alla stessa vittima.
3. Presso i commissariati e i posti di polizia di pubblica sicurezza e presso i comandi dell'Arma dei carabinieri è disponibile l'elenco completo dei nuclei specializzati di cui al comma 1.
1. Le case-rifugio, denominate «istituti SOS», per l'accoglienza temporanea delle persone che subiscono violenza, anche ad indirizzo segreto, sono servizi territoriali pubblici e del settore privato sociale che svolgono, oltre ai servizi forniti dai centri antiviolenza, funzioni di prima accoglienza di emergenza e di asilo alle vittime di maltrattamenti e di violenza. Le case-rifugio, a carattere emergenziale, forniscono altresì l'équipe di sostegno per le persone ospitate in esse. Nel caso di ospiti maggiorenni le case-rifugio sono di norma organizzate attraverso l'autogestione delle attività della vita quotidiana e la compartecipazione alle spese per il ricovero e per l'accoglienza quotidiani.
2. Fatte salve le esigenze di sicurezza e di salvaguardia delle persone che subiscono violenza nei confronti dei loro persecutori e aggressori, le case-rifugio, anche ad indirizzo segreto, sono finalizzate all'accoglienza temporanea e sono gestite in modo tale da sostenere il mantenimento dei legami positivi delle persone ospitate con le reti familiari, amicali e di lavoro. In ogni caso, e in particolare per i minori, devono essere prese le misure idonee a evitare processi di istituzionalizzazione delle persone ospitate nelle case-rifugio. Esse intervengono nell'accompagnamento nel percorso di reintegrazione personale e sociale delle persone che subiscono violenza o maltrattamenti in rapporti interpersonali, familiari e affettivi nella sfera privata e pubblica.
3. Le case-rifugio, alla pari dei centri antiviolenza, operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità imprescindibili per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici, medici e psicologici.
4. Indipendentemente dalle metodologie d'intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori addetti alle case-rifugio,
1. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con i Ministri delle politiche per la famiglia, della solidarietà sociale, della salute e dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Comitato nazionale delle case-rifugio di cui al comma 2, approva, con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee-guida nazionali per il funzionamento delle case-rifugio, anche in relazione alle differenti tipologie dell'utenza. Le linee-guida sono aggiornate periodicamente.
2. Per le finalità di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito, nell'ambito delle strutture di competenza, il Comitato nazionale delle case-rifugio, di seguito denominato «Comitato», per la valutazione dei servizi e delle attività di contrasto alla violenza sulle donne, sui minori e sulle persone di diverso orientamento sessuale. Il Comitato è costituito da esperti nei diversi aspetti della violenza alle persone, indicati dai Ministri responsabili dell'Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dal
1. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per i diritti e le
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.